Approvato dall'assemblea straordinaria del 27/05/2004
TITOLO I
COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI
Articolo 1) È costituita una società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, con sede in Treviglio (BG), così denominata:
"COOPERATIVA FAMIGLIE LAVORATORI Cooperativa a mutualità prevalente" o in forma abbreviata "C.F.L. Società cooperativa m.p. ".
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale,nonché istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze.
Compete ai soci in assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi,si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica (Art. 2519 codice civile).
Articolo 2) La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050, ma in ogni momento la sua durata potrà essere modificata dall'Assemblea Straordinaria dei soci.
Articolo 3) La società non ha alcuna finalità speculativa, seguendo i principi della mutualità previsti dall'art. 45) della Costituzione, si ispira ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, alla carta dei valori delle cooperative dei consumatori e riconosce i diritti civili dei consumatori riconosciuti e sanciti dall'Unione Europea e della Stato Italiano ed ha per oggetto lo svolgimento delle attività si seguito specificate:
a) provvedere all'acquisto ed alla distribuzione di prodotti e merci; fornire servizi e quanto altro necessario ai soci; promuovere e favorire in tutte le forme possibili la formazione degli aderenti come consumatori di prodotti, di beni e di servizi pubblici e privati;
stimolare forme di auto-tutela ed elevazione socio-culturale ed economica dei soci;
b) ricercare gli strumenti finanziari, tecnici, bancari, commerciali e amministrativi atti a promuovere mutua assistenza e mutuo credito fra soci aderendo anche ad altri organismi cooperativi, associazioni consortili e federative, nonché a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 -septies del codice civile;
c) promuovere, favorire, gestire in tutte le forme possibili l'intervento in ordine al soddisfacimento dei bisogni della collettività;
d) promuovere e proporre in tutte le forme possibili quelle attività che possono essere utili ai fini solidaristici;
e) vendere prodotti, merci e fornire servizi secondo le leggi e regolamenti in vigore; costituire esercizi commerciali propri, fornire servizi di qualsiasi genere ed effettuare vendite convenzionate per il pubblico;
f) assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in cooperative, associazioni, enti ed imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alle attività sociali;
g) emettere azioni di partecipazione cooperative prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, secondo le leggi vigenti;
h) operare per il raggiungimento dell'unità del movimento cooperativo;
i) soddisfare i bisogni dei soci tutelandoli e difendendoli in qualità di consumatori finali e proponendo prodotti di qualità rispettosi di ogni uomo, della salute e dell'ambiente;
l)assicurare una idonea informazione sulle attività sociali ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa, segnatamente attraverso le assemblee parziali.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (come attività comunque non prevalenti per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società o persone in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. La cooperativa potrà costituire infine fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
I criteri e le regole inerenti allo svolgimento della attività mutualistica saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organismo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci (Art. 25421 codice civile).
La cooperativa potrà integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo ai consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo; potrà ,altresì, aderire ad organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperattivistico.
TITOLO II
SOCI
Articolo 4) Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutti i consumatori finali.
Possono essere soci anche enti con finalità pubbliche e sociali, cooperative ed associazioni con o senza personalità giuridica e ogni altro tipo di imprese.
Possono acquisire la qualità di soci i sovventori ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Articolo 5) Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda al consiglio di amministrazione della società.
Trattandosi di persone fisiche la domanda deve indicare:
a) cognome, nome, luogo di nascita e data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;
b) indicazione dell'importo e del numero delle quote che intende sottoscrivere;
c) dichiarazione di accettazione dello statuto;
d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Trattandosi di persone giuridiche o enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o della società oppure dal presidente pro-tempore dell'associazione e deve contenere:
a) indicazione della denominazione o ragione sociale e della sede;
b) indicazione dell'importo e del numero delle quote che intende sottoscrivere;
c) dichiarazione di accettazione dello statuto; alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e copia dello statuto;
d) impegno di versare le quote sociali sottoscritte ed il nome del delegato che rappresenta l'impresa sociale.
Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.
Articolo 6) Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'articolo 12.
Il nuovo ammesso deve versare l'importo delle quote sociali sottoscritte e del relativo sovrapprezzo stabilito a norma dell'articolo 15 all'atto della sottoscrizione.
Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.
Articolo 7) I soci sono obbligati:
a) al versamento delle quote sottoscritte e dell'importo dell'eventuale sovrapprezzo di esse nei termini stabiliti dal presente statuto;
b) ad osservare lo statuto e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione.
Articolo 8) La qualità di socio si perde per morte, recesso, per decadenza e per esclusione.
Articolo 9) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ai termini dell'art. 4, salvo quanto disposto dall'art. 5 per il socio sovventore, ovvero non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimino il recesso.
Articolo 10) La decadenza è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nel quinto comma dell'art. 4, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
Articolo 11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal consiglio di amministrazione essere escluso il socio che:
a) non osservi le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione legalmente prese;
b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi trenta giorni dal detto invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione;
c) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della società.
Articolo 12) Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli articoli 6, 9, 10 e 11 devono essere comunicate all'interessato il quale può ricorrere al collegio arbitrale.
Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.
Articolo 13) Agli eredi del socio defunto, nonchè al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, la liquidazione delle quote versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, tenuto conto dell'eventuale rivalutazione delle stesse effettuata in base all'articolo 20 lettera c).
In ogni caso il consiglio di amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.
Qualora il socio o gli aventi diritto non richiedano la restituzione delle quote entro un anno dalla perdita della qualità di socio, essi decadono da ogni diritto sulle quote stesse.
TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 14) Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale mai inferiore al minimo stabilito dalla Legge;
b) dalle quote detenute dai soci sovventori e dalle quote di partecipazione cooperativa;
c) dalla riserva legale;
d) dalla riserva indivisibile;
e) dalla riserva a fronte del sovraprezzo delle quote di cui all'art. 15;
f) da eventuali riserve straordinarie.
Articolo 15) Il consiglio di amministrazione, tenuto conto della riserva patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato, potrà deliberare che il nuovo ammesso, oltre all'importo delle quote sottoscritte debba versare una somma a titolo di sovrapprezzo di queste.
Il detto sovrapprezzo è dovuto anche dai soci che sottoscrivano nuove quote nel corso dell'esistenza della società.
Articolo 16) L'importo delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere versato all'atto della sottoscrizione.
Nessun socio può possedere nella cooperativa tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.
Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, ne essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società, se non previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i soci possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.
TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO
Articolo 17) L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 18) All'inizio di ogni esercizio il consiglio di amministrazione può compilare il bilancio preventivo.
Articolo 19) Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le norme vigenti.
Articolo 20) L'utile dell'esercizio sarà così ripartito:
a) almeno il 30% alla riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e sue successive modifiche od integrazioni;
c) una quota verrà destinata, come sovrapprezzo, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione e comunque nel limite delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo del prezzo al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
d) l'eventuale rimanenza alla riserva indivisibile.
L'assemblea dei soci può però deliberare, in deroga a quanto sopra, ferme le destinazioni di cui alle lettere a) e b), che sia devoluta alla riserva indivisibile il residuo di esercizio;
e) L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata.
La cooperativa riporta separatamente nel bilancio in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci. Le somme complessive riportabili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dell'attività svolta con i soci al quale devono essere rapportate.
L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Articolo 21) Sono organi sociali della società:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei sindaci.
Articolo 22) Assemblee - Le assemblee parziali dei soci si tengono nei comuni nei quali risiedono almeno 50 soci. I soci residenti nei comuni che non raggiungono il numero di 50 associati, parteciperanno all'assemblea del comune più vicino con almeno 50 soci. Il consiglio di amministrazione stabilirà i comuni in cui si terranno le assemblee parziali e ne darà comunicazione nell'avviso di convocazione.
In detto avviso sarà inoltre indicata la località di convocazione.
Ogni socio, iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci, ha il diritto ad un solo voto nelle assemblee parziali, indipendentemente dal numero di quote possedute.
Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi negli atti della società per il tempo stabilito dalla legge.
Ciascun socio può ricevere al massimo cinque deleghe.
Ogni assemblea parziale discute sulle materie che sono oggetto dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria e nomina i delegati, rappresentanti di 5 (cinque) soci presenti e votanti che rappresentino i deleganti alle assemblee generali.
Le assemblee parziali sono presiedute dal socio con più antica iscrizione alla società; in caso di parità presiede il socio più anziano di età.
Funge da segretario un socio fra gli intervenuti.
Delle deliberazioni è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario il quale è consegnato al presidente dell'assemblea generale e conservato presso la società.
Per quanto riguarda le formalità relative alla convocazione delle assemblee parziali, la validità delle medesime nonchè le maggioranze richieste per le singole deliberazioni, valgono le norme statutarie di seguito specificate, previste per le assemblee generali ordinarie e straordinarie.
Art.23) L'assemblea ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione ogni anno, entro 120( centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, quando particolari esigenze lo richiedano, in termine in ogni caso non superiore ai 180(centootanta)giorni, come previsto dal codice civile art. 2364:
a) per approvare il bilancio;
b) per nominare le cariche sociali;
c) per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.
Sarà competenza altresì dell'assemblea ordinaria, nel rispetto della legge, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti e nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità e la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa e da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.
I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione, però, che la relativa domanda sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
Le assemblee straordinarie sono convocate per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse.
Articolo 24) La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e comunicato a tutti i soci.
Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Articolo 25) L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, laddove in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sulla sua trasformazione o sul cambiamento dell'oggetto sociale, l'assemblea tanto in prima che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
Nel caso di deliberazione della trasformazione o del mutamento dell'oggetto sociale i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società.
Articolo 26) Le votazioni si fanno per alzata di mano.
Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
Ciascun socio, anche se sovventore, ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.
I voti dei soci sovventori non devono, in ogni caso, superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta.
Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società, ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.
In casi straordinari e di assoluta necessità il consiglio di amministrazione, dopo parere favorevole dei soci nei modi e nei termini ritenuti più opportuni, può chiedere che il voto del socio venga espresso per corrispondenza con le modalità previste dall'articolo 2532 del codice civile.
I delegati devono intervenire personalmente e non possono farsi delegare.
Non possono essere mandatari nè gli amministratori, nè gli impiegati della società.
Articolo 27) L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, salvo che l'assemblea non deleghi altri a presiederla.
Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.
Alla nomina del segretario dell'assemblea provvede il presidente di questa, il segretario può essere anche una persona non socia.
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.
Articolo 28) Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea generale ed è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri, secondo le determinazioni dell'assemblea generale ordinaria.
Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti, ma non in numero superiore ai quattro quinti del consiglio precedente per consentire un'avvicendamento nell'organo amministrativo. Nel caso in cui, a seguito delle votazioni, risultino rieletti i consiglieri in misura superiore al detto limite di quattro quinti, gli eccedenti tale limite, da scegliersi fra i rieletti con minor numero di voti, verranno sostituiti da altrettanti soci seguendo l'ordine dei soci che non hanno ancora ricoperto cariche nel consiglio, dal primo dei non eletti.
I membri del consiglio di amministrazione devono essere soci e sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per la società.
Durante la prima riunione il consiglio di amministrazione nomina un presidente e almeno un vice presidente e distribuisce gli incarichi concernenti le funzioni aziendali.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri. Le delibere sono valide se è presente la metà degli amministratori e se sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammessa delega.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sostituirli secondo le disposizioni del codice civile, seguendo l'ordine dei soci dal primo dei non eletti.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori nominati dall'assemblea decadono unitamente a quelli in carica all'atto della nomina.
Ciascun amministratore potrà essere dichiarato decaduto dalla carica se per tre volte consecutive si assentasse senza giustificazione.
Il consiglio di amministrazione può essere revocato dalla maggioranza dei presenti in assemblea generale.
Articolo 29) Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Pertanto, tra l'altro spetta al consiglio di amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
b) redigere i bilanci;
c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
e) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione di amministrare dall'articolo 30;
f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
g) dare l'adesione della società ad organismi associativi e consortili, assumere (come attività comunque non prevalente) partecipazioni e cointeressenze in altre società per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento o riservate dalla legge a società o persone in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi;
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o dell'atto costitutivo e del comma e) dell'articolo 3), sono riservati all'assemblea.
Il consiglio può delegare, nei limiti dell'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati fissandone il numero e le attribuzioni.
Articolo 30) Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società.
Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.
Articolo 31) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni, vengono eletti dall'assemblea.
Devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.
Articolo 32) Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.
Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
Articolo 33) I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.
I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.
I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
Articolo 34) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra società e soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno deferite a un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Bergamo .
Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile.
TITOLO VI
REQUISITI MUTUALISTICI E SCIOGLIMENTO
Articolo 35) È fatto divieto alla società cooperativa di:
- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dia dividendi;
- c) distribuire le riserve fra soci cooperatori.
E' fatto obbligo alla società cooperativa di:
- a) devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.
Articolo 36) In caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'articolo 25), penultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
TITOLO VII
DISPOZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 37) Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.