Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestito da soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all’art. 4 dello Statuto.
Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della Cooperativa.
È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Come previsto dalla normativa in vigore in materia e tenendo conto del parametro del “patrimonio” così come individuato dalle vigenti Istruzioni della Banca d’Italia, l’ammontare complessivo del prestito sociale della Cooperativa non può eccedere il limite del triplo del patrimonio.
La giacenza minima e massima di ciascun deposito non potrà essere difforme da quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione e comunque entro i limiti prescritti dalla legge.
Il deposito dei prestiti è disciplinato da apposito contratto sottoscritto in duplice copia con il socio all’atto del primo versamento.
La Cooperativa è tenuta a predisporre e a conservare una scheda contabile intestata a ciascun socio prestatore, su cui devono essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio, nonché ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.
Ad ogni versamento o prelevamento, la Cooperativa rilascia al socio una ricevuta attestante l’operazione effettuata.
Il socio prestatore può richiedere in ogni momento alla Cooperativa una copia della propria scheda contabile.
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale.
In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento, oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le regole e le modalità previste dal presente regolamento.
I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni o mediante bonifico bancario.
La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio tramite bonifico bancario, tramite assegni bancari e/o circolari nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa.
Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa.
Il contratto può essere cointestato. Ciascun socio può essere cointestato su un massimo di due contratti. Ciascun socio può delegare una o due persone, anche non socie e con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di prelievo e/o versamento con esclusione dell’apertura e della chiusura del rapporto.
Il conferimento di tale delega e l’eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto e conservato presso la Cooperativa. I nominativi delle terze persone autorizzate, debitamente identificate dal personale incaricato dalla Cooperativa, verranno indicate sul contratto sociale.
Il rimborso, totale o parziale, del prestito è regolato secondo le seguenti disposizioni:
Esso non può pertanto essere effettuato prima che sia trascorso tale periodo di preavviso dalla ricezione della richiesta di rimborso del socio.
La richiesta di rimborso, totale o parziale, del prestito, deve essere effettuata dal socio in forma scritta.
Essa può essere trasmessa alla Cooperativa a mano, ovvero attraverso PEC, e-mail ordinaria, o tramite altre modalità, che comunque garantiscano la dimostrazione della data di avvenuto ricevimento della stessa in capo alla Cooperativa, al fine di attestare il rispetto del termine di preavviso.
Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelevamento.
Sui versamenti effettuati tramite bonifico bancario o tramite assegni si applica la valuta del beneficiario.
Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell’esercizio e la somma corrispondente viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito il primo giorno dell’esercizio successivo.
Nel caso di estinzione del prestito in corso d’anno, gli interessi vengono liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.
Gli interessi maturati annualmente si cumulano sull’importo delle somme versate da ciascun socio a titolo di prestito sociale.
La capitalizzazione degli interessi concorre a determinare sia l’ammontare individuale del prestito sociale in capo a ciascun socio, sia l’ammontare complessivo del prestito sociale raccolto dalla Cooperativa.
L’eventuale tasso di interesse annuo da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di amministrazione e comunicato ai soci mediante affissione di comunicazione presso l’Area sociale, con lettera e/o mail al socio e con pubblicazione sul giornalino mensile della Cooperativa “Gente che coopera”.
Il tasso di interesse non può comunque superare il limite massimo previsto dalla lettera b) dell’art. 13 del D.P.R. 601/73 (e da successive modifiche ed integrazioni), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica.
In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso.
Da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.
Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e, per la liquidazione del credito risultante a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.
La Cooperativa è tenuta a comunicare al socio, mediante affissione di comunicazione presso l’Area sociale, con lettera o mail al socio e con pubblicazione sul giornalino mensile della Cooperativa “Gente che coopera” la variazione del tasso di interesse, nonché di altre condizioni contrattuali che si presentino sfavorevoli al socio.
In caso di variazione sfavorevole il socio ha facoltà entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione di tutte le condizioni precedentemente praticate.
La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti dal cambiamento del tasso di riferimento o altro parametro la cui variazione è sottratta alla volontà delle parti.
Il CdA ha facoltà di accettare o meno il deposito dei soci.
In particolare i depositi saranno respinti qualora si verifichi una delle condizioni sottostanti:
Tenuto conto del limite dell’importo complessivo dei prestiti stabilito dalle norme in materia creditizia, il Consiglio di amministrazione della Cooperativa si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e comunicate ai soci prestatori.
Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito la Cooperativa ha l’obbligo di mettere a disposizione dei soci il “Foglio informativo“ che dovrà essere consegnato unitamente al contratto.
Il Foglio Informativo contiene tutte le informazioni dettagliate sui tassi di interesse, sulle modalità di raccolta prestiti, sulle eventuali spese per comunicazioni ai soci e su ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate.
Annualmente verrà inviata ad ogni socio prestatore una comunicazione dettagliata in merito allo svolgimento del rapporto, contenente tutti i particolari necessari alla comprensione del rapporto stesso.
In qualunque momento il socio può richiedere, a proprie spese, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Il presente regolamento, nonché le comunicazioni relative alla remunerazione del prestito sociale, sono messe a disposizione dei soci nei locali della Cooperativa in cui si effettua la raccolta.
In conformità alla normativa vigente, gli amministratori sono altresì tenuti ad evidenziare, nella nota integrativa del bilancio d’esercizio, le seguenti informazioni:
La Cooperativa non è iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari, né all’Albo degli intermediari finanziari.
Per la Cooperativa è in ogni caso escluso l’esercizio di qualsiasi attività riservata per legge a banche ed intermediari finanziari.
La Cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 CC.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge in materia, le disposizioni contenute nelle deliberazioni C.I.C.R. e nelle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia, attualmente in vigore.
Il presente regolamento è stato predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato in data 26 ottobre 2018 dall’Assemblea generale ordinaria dei soci della Cooperativa.
Esso entra in vigore il 27 ottobre 2018 e sostituisce il precedente regolamento approvato in data 23 novembre 2007.
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